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Regolamento Commissione Attestazione di Qualità di AIIC Italia

PREAMBOLO

L’Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza in Italia - AIIC Italia è il ramo italiano dell'Association Internationale des Interprètes de Conférence (AIIC World), un’associazione globale che con i suoi 3000 aderenti promuove da oltre sessanta anni elevati standard di qualità e integrità professionali ed è il partner di riferimento degli organismi europei e internazionali. 
AIIC Italia è iscritta nell’elenco delle Associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, elenco reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi”, pubblicata in GU in data 26 gennaio 2013).

Tale legge promuove l’autoregolamentazione volontaria delle professioni non regolamentate e delle loro associazioni.
In forza di ciò, AIIC Italia ha messo a punto un sistema di attestazione per la valutazione degli standard qualitativi dei propri associati, la cui verifica è di competenza della Commissione per l’Attestazione della Qualità (CAQ), istituita a tale scopo.


COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ATTESTAZIONE DELLA QUALITÀ (CAQ)

La CAQ è composta da quattro (4) membri nominati dal Consiglio Direttivo, tra cui un coordinatore dei lavori della Commissione stessa, che restano in carica per la stessa durata del suo mandato. 

La CAQ espleta le procedure di verifica dell’ottemperanza - da parte dei soci AIIC Italia che fanno richiesta dell’attestato di qualità - ai requisiti di cui all’art. 7 della legge 4/2013 riportato di seguito:

“Art. 7 Sistema di attestazione 1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI. 2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.”

PROCEDURA

A seguito di richiesta di rilascio di attestazione da parte di un Socio/a AIIC, la CAQ riceve da, rispettivamente, il Tesoriere, la CSP (Commissione Sviluppo Professionale), il Socio/a richiedente l’attestazione e il Collegio dei Probi Viri, la documentazione comprovante la conformità ai requisiti necessari al rilascio dell’attestazione, requisiti che riportiamo qui di seguito:

1) essere domiciliati nella regione Italia da almeno 2 (due) anni
2) regolarità dei pagamenti delle quote
3) conformità all’obbligo di sviluppo professionale 
4) assenza di provvedimenti disciplinari in corso nei confronti del Socio/a richiedente

Eventuali deroghe dovranno essere approvate e debitamente motivate dal Consiglio Direttivo.

Espletate le necessarie verifiche, la CAQ provvederà a comunicare all’ interessato/a l’esito della procedura ed eventuali richieste di integrazione di informazioni.

L’Attestato avrà validità di anni 2.

La CAQ presenterà in Assemblea un rendiconto annuale delle attività svolte.